Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante
nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo.
Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di
danno alle persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.
Per i locali delle utenze domestiche, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una
riduzione della tassa pari al 15%.
Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero, si applica un riduzione della tassa pari al 25%.
Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione della tassa pari al 30%.
Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione della tassa pari al 20%.