Informazioni per ritardato od omesso pagamento [Comune di Caronia]

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione prevista dalla normativa vigente in materia con un minimo di 50 euro.
  • In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso. interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto della sanzione e degli interessi.
  • In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione. si applica l’art. 13 (ICI l).l,gs. L 8 dicembre 1997 n, 471 . Tale sanzione si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione entro i termini previsti, fatto salvo il caso di ravvedimento operoso del contribuente o quando il versamento è stato effettuato nei termini ad Ufficio Concessionario o Comune diverso da quello competente. per cui risultano applicabili le disposizioni dell’art. l , commi dal 722 al 727 della Legge 27/12/2013, n. 147.
  • In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 53, comma 1, lett. b), entro i l termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso. si applica la sanzione da euro 10() ad euro 500.

Sulle somme accertate, escluse le sanzioni, sono dovuti gli interessi di mora e per ritardato pagamento nella misura del lasso legale vigente.

In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente art. 27, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.